Tassazione sulle criptovalute in Italia nel 2025: tutto quello che devi sapere per la dichiarazione
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Dal 2023 la tassazione sulle criptovalute risponde alla definizione del TUIR, che le classifica come “cripto‑attività”, e segue una disciplina fiscale specifica che, nel regime 2025, prevede l’imposta sostitutiva del 26% sulle plusvalenze.
L’imposta si applica alle plusvalenze complessive maturate nell’anno, con una soglia di esenzione di 2.000 euro: al di sotto non si paga, al di sopra si tassa l’eccedenza.
Oltre alla tassazione sul capital gain, permane l’obbligo di monitoraggio fiscale nel quadro RW per gli asset detenuti fuori dall’Italia e l’imposta di bollo dello 0,2% annuo calcolata sul valore delle crypto detenute, con modalità operative che dipendono dal canale di custodia.
È rilevante, ai fini fiscali, che anche la conversione tra criptovalute (ad esempio BTC in ETH) che costituisce evento imponibile: ogni scambio può generare una plusvalenza o una minusvalenza da determinare secondo i criteri di costo e di valore al momento della permuta.
La sede di custodia incide sugli adempimenti: se le crypto sono su exchange italiani iscritti all’OAM, di norma l’intermediario applica imposta di bollo e fornisce rendicontazione; su exchange esteri o in wallet self‑custody l’onere di monitoraggio RW, calcolo e versamento ricade sul contribuente, fermo restando che l’aliquota sulle plusvalenze resta la stessa.
Quadro normativo sulla tassazione sulle criptovalute nel 2025 in sintesi
- Inquadramento legale: dal 2023 le criptovalute rientrano tra le “cripto‑attività” nel TUIR
- Regime 2025 (ad oggi): plusvalenze tassate con imposta sostitutiva del 26%; soglia di esenzione 2.000 euro annui per le plusvalenze complessive; monitoraggio fiscale (quadro RW) e imposta di bollo 0,2% annuo sul valore delle crypto possedute
- Rilevanza fiscale delle conversioni: anche gli scambi crypto‑crypto (es. BTC→ETH) sono eventi imponibili e possono generare plusvalenze/minusvalenze
- Dove sono custodite: crypto su exchange italiani (iscritti OAM) vs exchange esteri/wallet self‑custody: cambia l’onere di compilazione e monitoraggio, non l’aliquota
Tassazione sulle criptovalute: Aliquote e regole per il 2024, 2025, 2026
- Aliquota: 26% sulle plusvalenze eccedenti la soglia di 2.000 euro.
- Soglia: esenzione fino a 2.000 euro di plusvalenze complessive.
- Nella prassi corrente: 26% sulle plusvalenze. Le informazioni in circolazione sono contrastanti sulla soppressione della soglia di 2.000 euro: molte fonti confermano la soglia ancora vigente nel 2025; altre riportano la sua eliminazione. In assenza di testo ufficiale che ne abroghi l’applicazione per il 2025, la prassi resta: 26% oltre i 2.000 euro di plusvalenze.
- Imposta di bollo: 0,2% sul valore al 31/12 (minimo 1 euro se si detiene almeno un cripto‑asset).
- Aliquota generale: 33% sulle plusvalenze crypto, senza soglia dei 2.000 euro, secondo alcune comunicazioni politiche.
- Possibile eccezione in bozza: ritorno al 26% solo per plusvalenze realizzate su token ancorati all’euro (stablecoin euro‑pegged) conformi al Regolamento UE 2023/1114 (MiCA). Inoltre, la semplice conversione euro ↔ stablecoin ancorate all’euro non sarebbe evento imponibile. Queste previsioni sono in bozza e possono cambiare nel percorso parlamentare.
Cosa è tassato e quando si genera la plusvalenza
È tassato ogni realizzo che “monetizza” il valore delle crypto. Si genera plusvalenza quando:
- Si vendono crypto contro euro o altra valuta fiat
- Si convertono crypto in altre crypto (es. da BTC a ETH), evento imponibile che richiede di stimare il valore di mercato al momento dello scambio
- Si spendono crypto per beni o servizi, perché la cessione implicita equivale a una vendita
La base imponibile è la differenza tra corrispettivo di cessione e costo fiscale, inteso come prezzo di acquisto più i costi direttamente inerenti (commissioni d’acquisto, di vendita, di prelievo/trasferimento se riferibili all’operazione).
La plusvalenza così determinata confluisce nel monte annuo e, superata l’eventuale soglia di esenzione, è soggetta all’imposta sostitutiva.
Le minusvalenze della stessa categoria sono deducibili dalle plusvalenze del medesimo periodo; l’eventuale eccedenza può essere riportata in compensazione secondo i limiti temporali previsti dalla normativa vigente.
Per l’applicazione concreta degli orizzonti di riporto, è opportuno confrontarsi con il proprio commercialista.
- Vendita di crypto contro euro o altra valuta fiat
- Conversione crypto‑crypto (es. BTC→ETH)
- Spesa di crypto per acquistare beni/servizi (realizzo implicito)
- Plusvalenza = corrispettivo di cessione – costo fiscale (prezzo di acquisto + costi direttamente inerenti, es. fee)
- Le minusvalenze sono deducibili dalle plusvalenze della stessa categoria nell’anno e, se non interamente compensate, secondo le regole ordinarie possono essere riportate entro i limiti temporali previsti (verifica con il commercialista per l’orizzonte applicabile al tuo caso)
Metodo di calcolo: prezzo medio di carico e reportistica
Una riconciliazione accurata parte da una base informativa completa. Centralizza estratti conto, CSV (fogli di calcolo), e log on‑chain di tutti gli exchange, wallet e protocolli utilizzati, così da poter ricostruire cronologia, quantità, prezzi e costi accessori di ogni movimento.
- Scarica estratti e CSV da tutti gli exchange
- Esporta transazioni da wallet (on‑chain) e protocolli DeFi/NFT
- Conserva ricevute di commissioni, gas fee, report di staking/airdrops
Definire correttamente il costo di acquisto è essenziale per calcolare plus/minusvalenze. Stando a quanto previsto dalla tassazione sulle criptovalute, il metodo del prezzo medio ponderato di carico per singolo asset, aggiornato a ogni acquisto e comprensivo delle fee, riduce errori e semplifica la reportistica, mantenendo tracciati separati per ciascuna crypto.
- Metodo comunemente usato: prezzo medio ponderato di carico per singolo asset, aggiornato ad ogni acquisto, includendo le fee
- Tieni traccia separata per asset differenti (BTC, ETH, ecc.)
Ogni permuta è un evento di realizzo. Occorre esprimere il valore dell’asset ceduto al fair value in euro al momento dello scambio: tale valore costituisce la base di realizzo per l’asset A e, allo stesso tempo, il costo iniziale dell’asset B ricevuto, assicurando coerenza nei registri contabili.
- Esprimi la cessione dell’asset A al fair value in euro al momento dello scambio con l’asset B; quella è la base di realizzo per A e, specularmente, il costo iniziale di B
Modelli da compilare: imposte su plusvalenze e monitoraggio
In pratica, queste sono le sezioni da compilare quando si fa la dichiarazione secondo la normativa valida della tassazione sulle criptovalute.
- Dove indicare le plusvalenze/minusvalenze su cripto‑attività
- Applica l’aliquota del 26% sull’eccedenza rispetto alla soglia annua (se vigente)
Deve essere compilato se detieni crypto su exchange esteri o in self‑custody (wallet non custodial) o comunque fuori dall’Italia.
Se le crypto sono su un operatore italiano iscritto OAM che applica e riversa l’imposta di bollo, verifica in piattaforma le modalità, in alcuni casi l’exchange riscuote automaticamente
- Indica: Valore al 31/12 per ciascuna posizione e giacenza media annua, se richiesta.
- Imposta di bollo: 0,2% annuo sul valore dei cripto‑asset al 31/12; minimo 1 euro se possiedi almeno un cripto‑asset
- Italiani (iscritti OAM): maggiore cooperazione con AE; possono fornire rendiconti e adempiere al bollo; resta tua la responsabilità della corretta dichiarazione di plus/minus.
- Esteri e wallet privati: onere pieno su RW, bollo e calcoli RT a carico del contribuente
Focus imposta di bollo 0,2% nell’ambito della tassazione sulle criptovalute
L’imposta di bollo sulle crypto si calcola sul valore complessivo dei cripto‑asset detenuti al 31 dicembre: è, in pratica, una fotografia di fine anno del tuo patrimonio digitale.
L’aliquota è dello 0,2% annuo e si applica a prescindere dall’andamento dei prezzi durante l’anno; se possiedi almeno un cripto‑asset, l’importo minimo dovuto è 1 euro.
Per dare un riferimento concreto: con un patrimonio crypto di 1.000 euro al 31/12, il bollo dovuto è pari a 2 euro. Se operi tramite exchange, l’operatività può essere semplificata: alcuni intermediari, come Binance, addebitano automaticamente il bollo secondo scadenze rese note (ad esempio entro il 22 gennaio per l’addebito, con i dettagli disponibili a inizio anno).
In mancanza di saldo sufficiente in euro o stablecoin, l’exchange può prelevare l’importo dovuto convertendo una piccola quota delle tue criptovalute. È buona prassi verificare le comunicazioni ufficiali dell’operatore, scaricare le ricevute degli addebiti e conservarle insieme alla documentazione fiscale dell’anno, così da agevolare eventuali controlli o riconciliazioni.
Passaggi operativi per una dichiarazione perfetta nel rispetto della tassazione sulle criptovalute
Un aspetto che si tende a trascurare quando si tratta di tassazione sulle criptovalute riguarda le conversioni tra criptovalute: ogni permuta può generare plusvalenze o minusvalenze e va registrata correttamente.
La tassazione sulle criptovalute prevede che anche airdrop, fork e ricompense da staking richiedano attenzione, perché il loro trattamento fiscale varia e può incidere sia sul reddito imponibile sia sul costo fiscale degli asset ricevuti; per inquadrarli con precisione è consigliabile un confronto con un professionista.
Nel mondo NFT e DeFi, poi, molte operazioni, come liquidity pool, lending, wrapping o l’uso di bridge, presentano complessità aggiuntive e spesso comportano eventi di profitto da analizzare caso per caso per evitare errori di qualificazione.
Step-by-step
- Raccolta dati: report da exchange e wallet, movimenti DeFi/NFT, staking/airdrop.
- Normalizzazione: uniforma date/ore in UTC, valuta in EUR, deduplica transazioni, riconcilia depositi/prelievi.
- Calcolo costo medio e risultati: calcola P/L per ogni evento imponibile; separa plus e minus; verifica la soglia (se applicabile).
- Compilazione modelli:
- Quadro RT: inserisci le plusvalenze nette imponibili; applica 26%.
- Quadro RW: indica consistenze estere e calcola bollo 0,2%.
- Controlli di coerenza: verifica che i saldi finali combacino con i report; riconcilia fee e valori al 31/12.
- Conservazione: archivia CSV firmati digitalmente o con hash, estratti, screenshot e comunicazioni degli exchange.
Errori comuni da evitare
Quando si tratta di rispondere alle richieste della tassazione sulle criptovalute è bene evitare degli errori in apparenza banali che possono costare caro.
- Non compilare il quadro RW porta sanzioni anche senza plusvalenze
- Sottovalutare le conversioni crypto‑crypto
- Calcolo errato del prezzo medio/costo fiscale
- Affidarsi solo ai report degli exchange: spesso non sono conformi al formato fiscale italiano
- Dimenticare il bollo 0,2% e le relative scadenze/addebitamenti
Casi pratici sintetici di tassazione sulle criptovalute
Ecco in pratica come funziona la tassazione sulle criptovalute quando ci si trova in una di queste situazioni, o simili.
Caso A: trading leggero con plusvalenze annue 1.800 euro (2025)
Se la soglia di 2.000 euro è confermata, non è dovuta nessuna imposta sostitutiva ma RW e bollo possono essere dovuti se possiedi all’estero o in self‑custody.
Caso B: trading con plusvalenze annue 5.000 euro (2025)
Se la base imponibile è 5.000 dovrai calcolare:
- 5.000 – 2.000 = 3.000 euro → imposta 26% = 780 euro
Nel quadro RW, se possiedi crypto all’estero o in self‑custody dovrai compilare e pagare il bollo dello 0,2%.
Caso C: conversioni crypto‑crypto frequenti
Ogni swap può generare profitto. Dovrai esprimere in EUR ogni transazione al momento dell’operazione.
Caso D: crypto possedute solo su exchange italiano registrato su OAM
- Quadro RW: in genere non dovuto; verifica però le istruzioni del modello
- Quadro RT: tassazione delle plusvalenze rimane a tuo carico
- Bollo: può essere applicato e riversato dall’operatore; verifica estratto conto
Novità 2026 in bozza: cosa tenere d’occhio
- Aliquota generale al 33% (senza soglia 2.000 euro) proposta in alcune ipotesi.
- Aliquota agevolata 26% per plusvalenze su stablecoin ancorate all’euro conformi a MiCA; non imponibilità della semplice conversione euro – stablecoin euro.
- Disallineamento con ETF/ETN crypto: rendite finanziarie al 26% mentre crypto “dirette” al 33% (se confermato), tema di equità fiscale ancora aperto.
- Iter: la bozza deve essere discussa e approvata; sono possibili modifiche sostanziali.
Checklist di conformità per il 2025
- Ho scaricato tutti i CSV/estratti e ho backup sicuri.
- Ho riconciliato depositi/prelievi tra exchange e wallet.
- Ho calcolato il prezzo medio di carico per ogni asset includendo fee.
- Ho valorizzato ogni operazione imponibile in EUR al momento dello scambio.
- Ho determinato plus/minus nette e verificato la soglia dei 2.000 euro.
- Ho compilato il quadro RT (plus/minus) e RW (monitoraggio) secondo il luogo di custodia.
- Ho calcolato e previsto il pagamento del bollo 0,2%.
- Ho archiviato le prove documentali (anche per staking, NFT, DeFi).
- Ho pianificato una revisione con un commercialista crypto‑fiscalista
Conclusione riguardo la tassazione sulle criptovalute
- Per il 2025, la regola operativa resta: plusvalenze tassate al 26% (con soglia di 2.000 euro salvo diversa novità ufficiale), monitoraggio RW ove dovuto e bollo 0,2% sul valore al 31/12.
- Preparati a possibili cambi nel 2026: ipotesi di 33% generalizzato e trattamento agevolato al 26% per stablecoin in euro conformi a MiCA, con conversione euro ↔ stablecoin non imponibile. Fino all’approvazione definitiva, mantieni un approccio prudente e documentato.
- La conformità fiscale è parte integrante della gestione del rischio: previeni sanzioni, riduci contestazioni e investi con serenità.
Fonti
- Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) – definizioni di cripto‑attività
- Legge 197/2022 (Bilancio 2023) – inquadramento e bollo 0,2%
- Regolamento UE 2023/1114 (MiCA) – disciplina di stablecoin/token regolamentati
- Comunicazioni Agenzia delle Entrate – istruzioni modelli Redditi PF (quadri RT e RW)
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